Rischi di natura Biologica
Virus e Batteri
Prodotti tossici
infestazioni
L’art. 267 riporta le seguenti definizioni:
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Agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
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Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
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Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
l’articolo 268 riporta il sistema di classificazione degli agenti biologici:
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agente biologico del gruppo 1: presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
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agente biologico del gruppo 2: può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
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agente biologico del gruppo 3: può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
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agente biologico del gruppo 4: può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Il datore di lavoro, deve provvedere alla cosiddetta “valutazione del rischio biologico”.
facendo riferimento all’articolo 271, la valutazione del rischio deve contenere tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, nello specifico:
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Classificazione degli agenti biologici;
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Malattie che possono essere contratte;
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Possibili effetti allergici e tossici;
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Eventuale patologia della quale può rimanere affetto un lavoratore.
In relazione ai rischi accertati, dovrà adottare tutte le misure protettive e preventive necessarie, impegnandosi a modificarle qualora dovessero variare le condizioni di lavoro.
MISURE DA ADOTTARE
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I lavoratori devono essere messi nelle migliori condizioni possibili, al fine di svolgere le mansioni richieste garantendone salute e incolumità.
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Per questo, il Testo Unico fornisce alcune misure da adottare:
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evitare, laddove possibile, l’impiego di agenti biologici nocivi;
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limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti;
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progettare in modo adeguato i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza dedicati;
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adottare misure di protezione collettive e individuali;
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adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
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esporre il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento appropriati;
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definire procedure di emergenza per affrontare gli incidenti;
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verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro;
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predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza;
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stabilire procedure per la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro;
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fornire ai lavoratori servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se necessario, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
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fornire ai lavoratori indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
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assicurarsi che i dispositivi di protezione individuale, se non mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione;
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assicurarsi che gli indumenti di lavoro e protettivi potenzialmente contaminati vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.